La Legge di Stabilità per il 2015, (legge n. 190 del 23.12.2014 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 300, suppl. ord. n. 99, il 29 dicembre 2014), ha nuovamente riaperto i termini per accedere alla rivalutazione dei terreni (edificabili e non) e delle partecipazioni detenute al di fuori dell’attività di impresa usufruendo del regime agevolato introdotto e disciplinato dagli articoli 5 e 7 della legge n. 448/2001. La norma in oggetto negli anni successivi alla sua introduzione ha assunto carattere sistemico essendo interessata a regolari riedizioni, l’ultima ad opera della Legge Stabilità 2014 (di cui alla news n. 1/2014). Tuttavia rispetto alle precedenti riaperture dei termini le condizioni di adesione di cui alla Legge di Stabilità 2015 sono più onerose essendo previsto il raddoppio del costo per l’affrancamento.
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Dal 1 gennaio 2015 sarà possibile affrancare in tutto o in parte le plusvalenze conseguite all’atto della cessione a titolo oneroso, ex art. 67, comma 1, lettere a)-c-bis), TUIR, di
• terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
• partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà e usufrutto;
posseduti alla data dell’1.1.2015, non in regime di impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.
La rivalutazione dovrà essere perfezionata entro il 30.06.2015 mediante redazione ed all’asseverazione della perizia di stima da parte di un soggetto abilitato e versamento dell’imposta sostitutiva calcolata applicando al valore del terreno/ partecipazione risultante dalla perizia le seguenti nuove aliquote (raddoppiate rispetto alle leggi di rivalutazione precedenti):
• 4% per le partecipazioni non qualificate (anziché 2%);
• 8% per le partecipazioni qualificate e per i terreni (anziché 4%).
E’ solo il caso di osservare che tale aumento dei costi non farà venire meno l’appeal del provvedimento in considerazione dei costi ordinari applicati per la tassazione delle plusvalenze sulle partecipazioni e sui terreni . Infatti, si ricorda, che in caso di tassazione ordinaria:
- per le partecipazioni qualificate il reddito imponibile da tassare è pari al 49,72% della plusvalenza realizzata e, questo reddito, sommato a tutti gli altri redditi del soggetto, diventa imponibile seguendo le aliquote ordinarie;
- per le partecipazioni non qualificate la tassazione è pari al 26% della plusvalenza realizzata, senza considerare gli altri redditi del soggetto.
Infine per i terreni la rivalutazione consente di abbattere il valore della plusvalenza in quanto il nuovo valore fiscale con cui confrontare il prezzo di cessione sarà quello rivalutato più elevato . Infatti, si ricorda, che la tassazione ordinaria.
Infatti, si ricorda, che in caso di tassazione ordinaria:
- per le partecipazioni qualificate il reddito imponibile da tassare è pari al 49,72% della plusvalenza realizzata e, questo reddito, sommato a tutti gli altri redditi del soggetto, diventa imponibile seguendo le aliquote ordinarie;
- per le partecipazioni non qualificate la tassazione è pari al 26% della plusvalenza realizzata, senza considerare gli altri redditi del soggetto.
Infine per i terreni la rivalutazione consente di sostituire alle aliquote progressive Irpef la tassazione al 8%.