Assegnazione e/o cessione agevolata dei beni ai soci
newsletter n. 24-2015 - mtastudio - 10/11/2015Stampa la newsIl disegno della legge di Stabilità 2016, all'esame del Parlamento, reintroduce un regime di favore per l’assegnazione e la cessione di beni ai soci e per la trasformazione in società semplice di società commerciali, in analogia ai precedenti disposizioni agevolative (Dl n. 282/2002, Legge n. 448/2001 e Legge n. 449/1997). Le nuove disposizioni, che non riguardano solo le società di comodo, consentono di estromettere alcune tipologie di beni dal regime d'impresa con una tassazione inferiore rispetto a quella ordinaria.
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Le assegnazioni/cessioni agevolate sono quelle effettuate dal 1° gennaio al 30 settembre 2016. Le agevolazioni riguardano sia le imposte dirette che le imposte indirette. In particolare ai fini delle imposte dirette, è prevista l’applicazione dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP nella misura dell’8%, che sale al 10,5% per le società che risultano di comodo in almeno due dei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso al momento della assegnazione, cessione o trasformazione ovvero nel triennio 2013-2015.
Altra rilevante agevolazione riguardala cessione agevolata degli immobili (e non l’assegnazione o la trasformazione), per la quale è previsto che ai fini della determinazione della plusvalenza è possibile utilizzare il valore catastale.
E’ altresì prevista un’imposta sostitutiva sulle riserve in sospensione d’imposta annullate, pari al 13%.
Ai fini delle imposte indirette, è prevista la riduzione alla metà dell’imposta di registro eventualmente dovuta per l’assegnazione, nonché l’applicazione delle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa.
Se l’operazione rientra nell’ambito di applicazione dell’IVA, a differenza delle precedenti versioni dell’agevolazione in cui si poteva pagare una maggiorazione dell’imposta sostitutiva pari al 30% dell’Iva applicabile al valore normale dei beni, con l’aliquota propria dei medesimi, con il nuovo regime si applicano regole ordinarie.
L'assegnazione o la cessione può riguarda solo i beni immobili ad esclusione di quelli strumentali per destinazione e i beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati quali beni strumentali nell'esercizio dell'impresa a favore di soci che risultino tali alla data del 30.9.2015.
La trasformazione in società semplice è agevolata solo se la società ha per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni "agevolabili".
Per quanto compatibili, devono ritenersi applicabili alla nuova disciplina tutti i chiarimenti forniti dall’agenzia delle Entrate per le precedenti versioni (come, ad esempio, le circolari 21 maggio 1999, n. 112/E e 13 maggio 2002, n. 40/E, paragrafo 1.4).
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